dal Consiglio
regionale nella seduta del 29 maggio 2012
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art.1 - Finalità
Art.2 - Obiettivi
strategici
Art.3 -
Programmazione regionale
Art.4 -
Pianificazione provinciale e comunale
Art.5 - Intese e
accordi
Art.6 - Tipologie di
interventi
Art.7 - Soggetti
attuatori
Art.8 - Disposizioni
particolari per i comuni
Art.9 - Gestione e
manutenzione
Art.10 -
Finanziamenti
Art.11 - Norma
finanziaria
PREAMBOLO
Il Consiglio
regionale
Visto l’articolo
117, commi secondo e terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4,
comma 1, lettere c), l) e m), dello Statuto;
Vista la legge 19
ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica);
Visto il decreto del
Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante
norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili);
Vista la legge
regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato
delle
infrastrutture e
della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di
attribuzioni di
funzioni
amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto
pubblico locale, alla
l.r. 1/2005 in
materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza
stradale);
Considerato quanto segue:
1. È opportuno
promuovere su tutto il territorio regionale l’uso della bicicletta quale mezzo
di
trasporto
alternativo ai mezzi motorizzati e mezzo di prevenzione sanitaria e di
socialità;
2. Sono di
particolare rilevanza le strategie contenute nel libro verde COM(2007)551
adottato dalla
Commissione delle
Comunità europee il 29 settembre 2007 (Verso una nuova cultura della
mobilità urbana);
3. È necessario
provvedere, nell’ambito del completamento e ammodernamento delle
infrastrutture,
all’avvio di una
rete regionale della mobilità ciclabile, che sia caratterizzata da una visione
strategica delle
potenzialità della mobilità ciclistica, al fine di superare la situazione di
marginalità in cui
si trova questa modalità di trasporto sostenibile;
4. È necessario
incentivare le alternative al trasporto motorizzato, il quale produce un alto
consumo
energetico ed un
consistente inquinamento atmosferico;
5. È necessario
decongestionare il traffico motorizzato, in particolare urbano, attraverso lo
sviluppo
delle infrastrutture
del trasporto ciclabile, necessarie per incentivare l’uso della bicicletta;
6. A questo scopo si
rende necessaria la creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva e
di
una rete,
interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonabili,
attraverso
località di valore
ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, anche con la creazione di una
rete di punti di
ristoro, con particolare riguardo ai percorsi connessi e correlati alle strade
aventi
caratteristiche storico-culturali;
7. Sussiste
l’urgenza di sviluppare un sistema di trasporto intermodale per migliorare la
mobilità
dei centri urbani ed
extraurbani;
8. È necessario
disporre di efficaci strumenti di pianificazione che coordinino e realizzino in
modo
organico una
politica di incentivazione e promozione della mobilità tramite bicicletta;
9. È opportuno
creare una rete di ciclostazioni al fine di realizzare, in sicurezza e con
facilità,
l’intermodalità tra
bicicletta e trasporto pubblico, in particolare con il treno, nonché favorire
lo
sviluppo del
cicloturismo;
Approva la presente
legge
Art. 1
Finalità
1. La Regione
Toscana persegue obiettivi di intermodalità, di migliore fruizione del
territorio, di
sviluppo
infrastrutturale, con valenza anche in ambito sanitario, sociale, turistico e
sportivo, e di
garanzia dello
sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta, sia in ambito urbano che
extraurbano,
attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, delle relative
infrastrutture, la
realizzazione ed il
completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali, la realizzazione degli
interventi
finalizzati alla coesistenza dell’utenza, motorizzata e non motorizzata,
attraverso
politiche di
moderazione del traffico.
2. Gli obiettivi di
cui al comma 1, sono definiti con gli strumenti della programmazione regionale
in conformità alla
legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità
ciclistica).
Art. 2
Obiettivi strategici
1. Obiettivi
strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:
a) la creazione di
percorsi e circuiti connessi alla mobilità collettiva;
b) la creazione di
una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e
ciclopedonali
attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico
anche con la
creazione di una rete di servizi e strutture dedicate, compresi i punti di
ristoro,
con particolare
riguardo ai percorsi connessi e correlati alle vie aventi caratteristiche
storicoculturali;
c) la creazione, in
ambiente rurale e montano, di percorsi dedicati e strutture di supporto;
d) la creazione di
una rete di ciclostazioni per favorire l’intermodalità tra bicicletta e altri
mezzi
di trasporto.
2. Obiettivi
strategici per la ciclomobilità urbana sono:
a) l’incremento
della rete ciclabile esistente, privilegiandone il completamento su tutto il
territorio urbano e
la messa in rete;
b) la sua messa in
sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;
c) la connessione
con il sistema della mobilità collettiva.
3. Il recupero e la
riqualificazione di vecchie infrastrutture inutilizzate e di vecchi manufatti
stradali
in disuso, ove
questo risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici di cui ai
commi
1 e 2.
Art. 3
Programmazione regionale
1. La programmazione
regionale della mobilità ciclabile è contenuta nel piano regionale integrato
delle infrastrutture
e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55
(Istituzione del
piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità
"PRIIM".
Modifiche alla l.r.
88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali,
alla
l.r. 42/1998 in
materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo
del
territorio, alla
l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale). Il PRIIM, in conformità agli
obiettivi
strategici della
ciclomobilità extraurbana, individua il sistema ciclabile di scala regionale in
relazione al tessuto
ed alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema
naturale,
con particolare riferimento
ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli
attrattori. Il
sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di
connessione ed
integrazione dei
sistemi ciclabili provinciali e comunali.
2. Il PRIIM indica,
per la mobilità ciclistica, obiettivi di intermodalità con i mezzi di trasporto
pubblico da
raggiungere sia a livello regionale, sia locale.
3. Il PRIIM indica
obiettivi e strategie per la riconversione in percorsi ciclabili e
ciclopedonali
favorendo, in particolare,
il recupero di:
a) aree di sedime
delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse
connessi;
b) aree di sedime
delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso, e
degli
edifici ad esse
connessi;
c) argini e alzaie
di fiumi, torrenti, canali e laghi, se utilizzabili, e i tracciati degli
acquedotti
dismessi e degli
edifici ad essi connessi, ove compatibili;
d) ponti dismessi e
altri manufatti stradali.
4. Nelle fasi di
formazione del PRIIM e dei suoi eventuali aggiornamenti, in conformità alle
procedure previste
dalla l.r. 55/2011, per quanto attiene alla mobilità ciclistica, sono sentite
le
associazioni che
promuovono in modo specifico l’utilizzo della bicicletta.
5. Il PRIIM indica
criteri, strumenti e finanziamenti per la redazione dei piani provinciali e
comunali per la
mobilità ciclistica, individuando nella mobilità ciclistica la terza componente
essenziale della
mobilità in ambito urbano.
Art. 4
Pianificazione provinciale e comunale
1. Le province,
nell’ambito della redazione del piano territoriale di coordinamento, redigono
piani
provinciali per la
mobilità ciclistica, di seguito denominati piani provinciali, in coerenza con
il
PRIIM e con i
provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili. I piani provinciali
individuano
e definiscono gli
indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari per la creazione
di una
rete di
infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica organica e funzionale.
2. I comuni, anche
in forma associata, redigono piani comunali per la mobilità ciclistica, di
seguito
denominati piani
comunali, in coerenza con il piano regionale e il piano provinciale, ove
vigente.
I piani comunali
individuano e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi
necessari a livello
comunale per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la
mobilità ciclistica
organica e funzionale.
3. I piani
provinciali e i piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale
quale elemento
integrante della
rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi
attrattori di
traffico, in particolare i centri scolastici e universitari, gli uffici
pubblici, i centri
commerciali, le aree
industriali, il sistema della mobilità pubblica con particolare riferimento ai
poli di interscambio
modale e ai poli sanitari ed ospedalieri, alle aree verdi ricreative e sportive
e, in generale, agli
elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione
pubblica.
Art. 5
Intese e accordi
1. Nell’ambito delle
riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse, in attuazione del PRIIM, la
Regione promuove,
mediante intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero
e
la conservazione
delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante
specifico
adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di
assistenza o
a punti di ristoro
specializzati per l’ospitalità dei cicloturisti.
2. La Regione
promuove accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di
attuare il
trasporto combinato
di passeggeri e cicli sui mezzi ferroviari e sui mezzi di trasporto pubblico
locale.
3. La Regione
promuove, d’intesa con province e comuni, e sentite le associazioni di categoria
ed il
sistema scolastico,
attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell’uso della
bicicletta,
considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al benessere fisico
ed al
miglioramento degli
stili di vita.
4. La Regione mantiene
un sistema di informazione e consultazione, tramite accesso internet,
dell’offerta
ciclabile con i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale ed i
punti di
assistenza e di
ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato in collaborazione con le
province, i
comuni e gli altri
enti interessati.
Art. 6
Tipologie degli interventi
1. Gli interventi
per la mobilità ciclistica, in conformità alla legge 19 ottobre 1998, n. 366
(Norme
per il finanziamento
della mobilità ciclistica), nel rispetto delle caratteristiche tecniche fissate
dal
decreto del Ministro
dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento per la
definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), sono finalizzati alla
progettazione,
realizzazione e
promozione di:
a) reti urbane o
extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali;
b) itinerari
ciclabili turistici e infrastrutture connesse;
c) poli di
interscambio modale;
d) strutture e
centri di servizio alla mobilità ciclistica, sia in ambito urbano che
extraurbano.
2. Gli interventi
per la mobilità ciclistica possono comprendere:
a) realizzazione di
sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
b) dotazioni
infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;
c) costruzione e
dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio
riservati alle
biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di
trasporto
pubblico, d’intesa
con le società di gestione e presso strutture pubbliche;
d) messa in opera di
segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico,
nonché di
segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;
e) predisposizione
di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l’intermodalità fra
biciclette e mezzi
di trasporto pubblico;
f) intese con i
soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture
ferroviarie al
fine di promuovere
l’intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la
realizzazione di
parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e
la
promozione del
trasporto della bicicletta al seguito;
g) intese con le
aziende di trasporto pubblico per l’integrazione con l’uso della bicicletta,
nonché per la predisposizione
di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
h) realizzazione di
servizi di biciclette a noleggio;
i) realizzazione di
conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a favorire la
cultura
della bicicletta come
mezzo di trasporto;
j) attivazione
presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per
cicloturisti;
k) redazione,
pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata, anche di tipo
elettronico;
l) ogni ulteriore
intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico,
anche attraverso la
creazione di punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare
iniziative formative
ed informative sull’utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento
e casco.
3. Nel quadro delle
indicazioni del PRIIM e dei piani provinciali e comunali, una quota non
inferiore al cinque
per cento della superficie dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata,
deve essere
riservata al parcheggio di biciclette.
Art. 7
Soggetti attuatori
1. Province e comuni
realizzano gli interventi previsti dai piani provinciali e comunali e adottano
ogni iniziativa
utile per promuovere, anche con la collaborazione di soggetti privati, gli
interventi previsti
dalla presente legge, mediante adeguate forme di concertazione, ivi inclusi gli
accordi di
programma.
2. La Regione, le
province e i comuni adottano misure idonee ad incrementare l’uso della
bicicletta
da parte dei propri
dipendenti.
Art. 8
Disposizioni particolari per i comuni
1. I comuni sedi di
stazioni ferroviarie o di poli di interscambio modale provvedono, all’interno o
in prossimità delle
suddette infrastrutture, alla realizzazione di ciclostazioni, ovvero di
adeguati
impianti per il
deposito custodito di biciclette, con eventuale annesso servizio di noleggio e
manutenzione.
2. Per la
realizzazione delle ciclostazioni di cui al comma 1, i comuni possono stipulare
convenzioni con le
aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane o di autolinee.
Art. 9
Gestione e manutenzione
1. La manutenzione
dei tracciati e dei percorsi ciclabili realizzati in attuazione dei piani
provinciali
e comunali, in
coerenza con il PRIIM, e la manutenzione dei percorsi e dei tracciati ciclabili
preesistenti, è a
carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli
accordi di
programma che
definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni
devono
prevedere anche la
ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
2. La Regione è
autorizzata a concedere contributi per la manutenzione straordinaria delle
strade
agli enti che
prevedono, nella loro pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili.
Art. 10
Finanziamenti
1. La Regione è
autorizzata a concedere finanziamenti agli enti proprietari delle strade che
provvedono, ai sensi
dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), in
caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi
ciclabili adiacenti,
purché realizzati in conformità al PRIIM, salvo comprovati problemi di
sicurezza.
2. Sono finanziabili
solo gli interventi relativi a strade classificate ai sensi dell’articolo 2,
comma 2,
lettere C, D, E, ed
F del d.lgs 285/1992.
3. La Regione è
autorizzata a concedere finanziamenti per la manutenzione straordinaria dei
percorsi connessi e
correlati alle strade aventi caratteristiche storico-culturali.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Per il concorso
al finanziamento degli interventi di investimento di cui alla presente legge, è
autorizzata la spesa
massima di euro 2.000.000,00 per l’anno 2014, cui si fa fronte con gli
stanziamenti
dell’unità previsionale di base (UPB) 311 “Innovazione e sviluppo della rete
delle
infrastrutture di
trasporto – Spese di investimento” del bilancio pluriennale a legislazione
vigente
2012 – 2014,
annualità 2014.
2. Ai fini della
copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione
vigente 2012 – 2014,
annualità 2014, è apportata la seguente variazione per sola competenza:
In diminuzione, UPB
321 “Servizi di trasporto pubblico – Spese di investimento” per euro
1.000.000,00
In aumento, UPB 311
“Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese
di investimento”,
per euro 1.000.000,00.
3. A partire
dall’anno 2015, la Regione concorre agli interventi di cui al comma 1 con uno
stanziamento pari a
non meno dell’8 per cento della spesa di investimento prevista per le
funzioni obiettivo
relative alla modernizzazione delle infrastrutture, all’efficienza del sistema
regionale dei
trasporti ed alle attività generali per il territorio.
4. Le risorse
destinate all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 5, della
presente
legge sono definite,
in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal PRIIM di cui all’articolo 2
della l.r. 55/2011.
5. La Regione
promuove le azioni di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4, della presente legge
senza
oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale, nell’ambito delle procedure ordinarie previste
nei pertinenti
strumenti normativi e di programmazione .
6. Agli oneri per
gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
IL PRESIDENTE I
SEGRETARI
Roberto Giuseppe
Benedetti Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri
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